Ecobonus 110%: cos’è e come funziona

Fra le proposte del governo indicate nel D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) si è parlato anche del Superbonus 110%, normativa riguardante lavori di riqualificazione energetica e interventi di efficientamento energetico e sono stati estesi fino a dicembre 2021.

Quali sono gli interventi che è possibile fare

  • Sono previsti interventi di isolamento termico di superfici opache verticali e orizzontali che interessano gli involucri di edifici che hanno incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso.
    Tetto massimo di spesa: la detrazione sarà calcolata su un ammontare complessivo per spese non superiori ad euro 60.000 moltiplicate per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
  • interventi su parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti che prevedono la presenza di impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici.
    Tetto massimo di spesa: la detrazione sarà calcolata su un ammontare complessivo di spese non superiori ad euro 30.000 moltiplicate per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e saranno riconosciute anche per spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
    Gli interventi sopra indicati sono anche validi per edifici unifamiliari.
  • tutti gli interventi di efficientamento energetico previsti nell’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, schermature solari…), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra descritti. Tetto massimo di spesa: la detrazione sarà calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ogni intervento effettuato.

Il bonus, quindi, verrà erogato solo se garantisce il miglioramento di almeno due classi energetiche, che deve essere dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato. Se non è possibile il “salto” di due classi energetiche, ne basta una (purché sia la più alta possibile), sempre riconosciuta tramite Ape.

Chi sono i beneficiari?

  • coloro che abitano in un condominio;
  • persone fisiche, purché al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • gli Istituti autonomi case popolari (sigla IACP) comunque nominati dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi finalizzati su immobili di loro proprietà, quindi gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, con interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati ai propri soci;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali (valide anche per province autonome di Trento e di Bolzano);
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti come spogliatoi.

Per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), le detrazioni fiscali si applicano anche alle spese, documentate e sostenute dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
Per quanto riguarda le partite IVA, la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 ha fornito importanti chiarimenti: potranno usufruire della detrazione anche lavoratori autonomi e imprenditori, ma solo per le operazioni riguardanti gli immobili rientranti nella loro sfera privata.
Quest’ultima specificata non vale in caso di lavori riguardanti parti comuni condominiali.

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